Il Regolamento del Senato

Capo XIII

Delle deliberazioni del Senato e dei modi di votazione - Votazione finale dei disegni di legge

Articolo 116 (1) (2) (3) (4)

1. La votazione nominale con appello, che si svolge facendo uso del dispositivo elettronico, ha luogo nelle votazioni sulla fiducia e sulla sfiducia al Governo, o quando il Presidente disponga l'appello su richiesta di quindici Senatori. In tal caso il Presidente, dopo aver indicato il significato del «sì» e del «no», estrae a sorte il nome di un Senatore dal quale comincia l'appello in ordine alfabetico.

2. Esaurito l'appello, si procede ad un nuovo appello dei Senatori che non hanno risposto al precedente.

3. Il Senatore, chiamato nell'appello, esprime ad alta voce il suo voto e contemporaneamente aziona in conformità il dispositivo elettronico. Qualora vi sia divergenza tra le due espressioni di voto, il Presidente sospende l'appello e chiede al Senatore di precisare il voto che intende dare.

4. Si applicano, per la proclamazione dei risultati e la pubblicità della votazione, le norme dell'ultimo comma dell'articolo precedente.

(1) Nella riunione del 30 luglio 1992, la Giunta per il Regolamento ha manifestato il suo assenso a che, in via sperimentale, venga mantenuta la procedura di votazione nominale con appello recentemente adottata in Assemblea, secondo la quale ciascun senatore, chiamato dai senatori Segretari, esprime il proprio voto passando innanzi al banco della Presidenza.

(2) «1) (omissis);

2) (omissis);

3) in attesa di un coordinamento delle norme relative alle votazioni nominali, la decisione del Presidente di disporre - ai sensi dell'articolo 116 del Regolamento - la votazione nominale con appello, su richiesta di quindici senatori, va adottata tenendo conto della necessita` di armonizzare i tempi richiesti per la discussione e la votazione del provvedimento in esame».

(Parere della Giunta per il Regolamento del 14 settembre 1992).

(3) Nella riunione del 2 dicembre 1992, la Giunta per il Regolamento, nell'esprimere l'auspicio che il testo dell'articolo 116 del Regolamento sia al più presto rivisto, e in conformità delle conclusioni in precedenza adottate il 14 settembre 1992, ha ribadito l'avviso che il punto 3 del parere reso in quella data, in tema di votazioni nominali con appello, va inteso nel senso che la facoltà del Presidente di ammettere o no la richiesta relativa sussiste sia quando la discussione del provvedimento in esame sia stata contingentata, sia quando la Conferenza dei Capigruppo abbia stabilito un termine finale per la discussione del provvedimento stesso, provvedendo all'organizzazione del dibattito del disegno di legge che segue all'ordine del giorno.

(4) «Il Presidente può disporre la votazione nominale con appello ove, nel rispetto del calendario dei lavori, le circostanze lo consentano». (Parere della Giunta per il Regolamento del 17 febbraio 2000).

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